Separazione e divorzio

Assistenza legale in separazioni e divorzi

Lo Studio Legale Gelardi-Poerio vanta un’ultraventennale formazione ed esperienza professionale in materia di separazioni personali e di divorzi e cura con perizia ogni singolo aspetto delle procedure dedicando la massima attenzione alle esigenze del cliente per risolvere e gestire la conflittualità nei rapporti familiari.

  • Donna che si toglie la fede dal dito

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La separazione è richiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la convivenza coniugale o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.


Con la separazione i coniugi restano ancora marito e moglie ma cessano gran parte dei diritti e dei doveri reciproci come quelli della fedeltà e della convivenza. Soltanto con la sentenza di divorzio si ha lo scioglimento definitivo del matrimonio civile e cessano gli effetti civili del matrimonio concordatario.



Con la legge sul “divorzio breve” (l. n. 55/2015) il tempo che separa separazione e divorzio è stato ridotto da 3 anni:

·        in 6 mesi in caso di separazione consensuale, cioè quando entrambi i coniugi vogliono separarsi;

·        in 12 mesi in caso di separazione giudiziale, in mancanza di consenso da parte di uno dei coniugi perché un coniuge non vuole separarsi o non vi è accordo sulla disciplina dei rapporti personali e patrimoniali successivi alla separazione.



Tuttavia, soprattutto in caso di separazione giudiziale, i tempi si dilatano, perché, data la complessità del procedimento, sono necessari alcuni anni per arrivare al divorzio.



La procedura attuale di separazione giudiziale è piuttosto complessa e non permette una conclusione in tempi celeri del procedimento: dopo la presentazione del ricorso al Tribunale, contenente l’esposizione dei fatti su cui la richiesta si fonda, si può chiedere al giudice di pronunciarsi anche sull’addebito della separazione nei confronti del coniuge ritenuto responsabile della crisi matrimoniale.



Successivamente seguono altre due fasi:

·        una preliminare, davanti al Presidente del Tribunale;

·        una di merito, davanti al Giudice istruttore.

Il Presidente del Tribunale tenta la conciliazione fra i coniugi e, se questa non riesce, adotta eventuali provvedimenti urgenti necessari per la coppia o i figli (assegni di mantenimento per il coniuge più debole economicamente, assegnazione della casa coniugale, affidamento dei figli). Nella seconda fase il Giudice istruttore dopo aver acquisito i dati (ascolto di testimoni, disposizione di consulenze, indagini di polizia tributaria) pronuncia la sentenza di separazione.



Le novità della "Legge Cartabia" (D. Lgs. 150 del 10 ottobre 2022)

Al fine di ridurre i tempi, la riforma Cartabia ha previsto una nuova procedura unificata per le separazioni, i divorzi e gli altri giudizi civili che riguardano famiglie e minori (ad eccezione delle adozioni).



Il rito di separazione e divorzio diventerà unico, con conseguente eliminazione dell’udienza presidenziale. Le coppie che intendono separarsi secondo la normativa in vigore, con l’ausilio degli avvocati, devono raccogliere prima della predisposizione del ricorso, l’integrale documentazione fiscale e reddituale oltre a tutti gli elementi utili a sostegno delle proprie ragioni (mezzi di prova).



Se la coppia ha figli, è necessaria la predisposizione del “piano genitoriale”, ovvero un documento che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle attività extra scolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze.

Ricevuti i ricorsi di entrambe le parti, il Giudice dovrà convocare l’udienza per la separazione entro tre mesi. In questi 3 mesi potranno essere emessi dei provvedimenti d’urgenza, anche senza sentire le parti. Nel corso dell’udienza il Giudice sente le parti e tenta la conciliazione.



Se la conciliazione non riesce, il giudice formula una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dai genitori.  Il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale viene sanzionato.

Qualora il giudice ritenesse i documenti depositati sufficienti, con l’accordo delle parti, può essere emessa la sentenza di separazione già alla prima udienza.



La riforma inoltre prevede che nella causa di separazione possa anche essere già inserita la 
domanda di divorzio, al fine di evitare l’instaurazione di due cause.



La riforma indica altresì le modalità di ascolto dei minori.
Il minore di anni dodici e anche di età inferiore, ove capace di discernimento, deve essere ascoltato dal giudice nei procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Il giudice, con modalità che garantiscono la serenità e la riservatezza, tenendo sempre conto dell’età e del grado di maturità del minore, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto.

Il giudice può decidere di non ascoltare il minore, se lo ritiene in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest’ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato.

 


  • Avvocato che compila un modulo di divorzio

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