Mediazione e negoziazione assistita

Mediazione assistita per la risoluzione delle controversie

Mediazione e negoziazione assistita

I metodi alternativi di risoluzione delle controversie, anche detti ADR (dall'acronimo inglese di Alternative Dispute Resolution), sono costituiti da una serie di tecniche e di procedimenti, tra cui la mediazione e la negoziazione assistita, in grado di risolvere controversie di tipo legale attinenti a diritti disponibili, alternative rispetto al giudizio amministrato dagli organi giurisdizionali pubblici.

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    Il forte incremento della mediazione e della negoziazione assistita, rispetto al ricorso alla giustizia ordinaria va individuato negli innumerevoli vantaggi che questi due strumenti permettono di conseguire, quali la possibilità di risolvere le controversie con un accordo soddisfacente per tutte le parti che costituisce titolo esecutivo, condotto nella massima riservatezza, in tempi brevi (entro tre mesi dall’avvio o dall’introduzione), con costi ridotti e, nel caso della mediazione, con previsione di agevolazioni fiscali, che la Riforma Cartabia ha ampliato, prevedendo

    •  l’esenzione dall’imposta di bollo, e da ogni spesa, tassa o diritto di tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione;
    • l’esenzione dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100mila euro per il verbale contenente l’accordo di conciliazione.

     E il credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione riconosce

    • un credito di imposta pari all’indennità corrisposta e fino a concorrenza di 600 euro, in caso di accordo di conciliazione;
    • in caso di mediazione obbligatoria o demandata, un credito di imposta del compenso del proprio avvocato, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di 600 euro;
    • in caso di conclusione di un accordo di conciliazione a causa introdotta, è riconosciuto un credito di imposta per il contributo unificato versato per il giudizio estinto, nel limite di quanto versato e fino ad un importo massimo di 518 euro.

    La Riforma Cartabia ha inoltre ampliato il numero delle discipline in cui la mediazione è obbligatoria prescrivendo, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, l’attivazione di tale procedura alternativa sulle seguenti materie:

    • associazione in partecipazione
    • consorzio
    • franchising
    •  contratti d’opera, di rete, di somministrazione
    • società di persone e subfornitura

    Ad esse si aggiungono i temi per i quali era già obbligatorio esperire la mediazione a pena di improcedibilità della domanda giudiziale: materie


    • di natura condominiale
    • relative ai diritti reali (proprietà, uso, usufrutto, abitazione, servitù)
    •  sulla divisione
    • riguardanti il diritto successorio
    • aventi per argomento i patti di famiglia
    • inerenti a contratti di locazione, comodato o affitti di aziende
    • vertenti sul risarcimento del danno per responsabilità medica o sanitaria
    • attinenti ai risarcimenti derivanti da diffamazione per mezzo stampa od altro mezzo di pubblicità
    • concernenti i contratti bancari, assicurativi o finanziari

    Lo Studio Legale Gelardi - Poerio riserva molta attenzione e attribuisce grande importanza a tali forme di risoluzione alternativa delle controversie, che possono essere un valido strumento di rapida definizione delle dispute e dei contenziosi, con risparmio per l’assistito in termini di costi e di tempo, ma sempre con la garanzia di un patrocinio professionale qualificato volto al raggiungimento del massimo risultato in favore del cliente.

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Mediazione

La mediazione costituisce il primo strumento di definizione alternativa delle controversie. La gestione di tale procedimento è affidata a un organo imparziale, il Mediatore, che si adopera affinché due o più soggetti raggiungano un accordo amichevole volto alla composizione della lite.


La mediazione può essere facoltativa ovvero scelta dalle parti in altri ambiti procedurali - sempre con finalità deflattive del contenzioso giudiziale - nei procedimenti di ingiunzione, in quelli relativi alle convalide di sfratto, solo per citarne alcuni a titolo esemplificativo.

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    Le materie per le quali il procedimento di mediazione è obbligatorio sono:


    • di natura condominiale;
    • relative ai diritti reali (proprietà, uso, usufrutto, abitazione, servitù);
    • sulla divisione;
    • riguardanti il diritto successorio;
    • aventi per argomento i patti di famiglia;
    • inerenti a contratti di locazione, comodato o affitti di aziende;
    • vertenti sul risarcimento del danno;
    • per responsabilità medica o sanitaria;
    • attinenti ai risarcimenti derivanti da diffamazione per mezzo stampa od altro mezzo di pubblicità;
    • concernenti i contratti bancari, assicurativi o finanziari.

    Lo Studio Legale assiste il cliente in ogni fase del procedimento, dalla predisposizione della domanda di mediazione o dell’adesione, all’assistenza in tutti gli incontri avanti il mediatore, al fine di conseguire il migliore risultato possibile.

Negoziazione assistita

La procedura di negoziazione assistita costituisce il secondo strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie ed è volta al raggiungimento di un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia.

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    La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia, anche di diritto di famiglia e di diritto del lavoro, purché si verta in materia di diritti disponibili e si pone come condizione di procedibilità giudiziale nelle seguenti materie:

    • risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
    • domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori ad € 50.000,00 escluse quelle assoggettate alla mediazione obbligatoria e quelle concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori

    A seguito del conferimento dell’incarico, lo studio legale Gelardi - Poerio provvederà a inoltrare alla controparte l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita.


    Qualora tale invito venisse accolto, nel termine di trenta giorni dalla ricezione, si procederà alla stipulazione della convenzione di negoziazione e successivamente alla fase negoziale, che si potrà definire con la conclusione o meno dell’accordo transattivo.


    Diversamente, nel caso in cui controparte non aderisca all’invito, palesando il suo rifiuto od omettendo di rispondere, l’avvocato che ha promosso il procedimento potrà certificare la dichiarazione di mancato accordo e procedere in sede giudiziaria.

  • Stretta di mano fra due persone

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