L’Amministratore di sostegno è una figura che ha il compito di offrire assistenza e tutela a tutte quelle persone che, a causa di infermità, lesioni fisiche o psichiche, si trovano nell'impossibilità, temporanea o permanente, di provvedere ai propri interessi.
Introdotta nel nostro ordinamento nel 2004, l’amministrazione di sostegno costituisce una misura di protezione delle persone che per l’età o per disabilità fisiche o psichiche, si trovano in una condizione di fragilità, anche temporanea, e non sono in grado di attendere autonomamente ai propri interessi.
Potenziali beneficiari dell’amministrazione di sostegno possono essere le persone affette da patologia psichica, i portatori di handicap, gli anziani con malattie degenerative invalidanti, le persone affette da dipendenze da alcool, da droghe, dal gioco d’azzardo.
L’amministrazione di sostegno, si caratterizza per essere uno strumento flessibile, che si adatta e si modella sulla figura del beneficiario.
La procedura per la nomina dell’amministratore di sostegno può essere attivata dal diretto interessato, dai familiari ovvero dai Servizi Sociali e il giudizio avanti il Tribunale viene affidato a un Giudice Tutelare che, effettuate le verifiche e gli eventuali approfondimenti sulla documentazione presentata (medico sanitaria in primis) e l’audizione del diretto interessato se le condizioni psico fisiche lo consentono, provvede alla nomina dell’amministratore di sostegno, privilegiando nella scelta le persone eventualmente indicate del beneficiario o comunque individuate nell’ambito familiare.
In alcuni casi specifici, per esempio quando vi sia conflitto tra i parenti del beneficiario, o quando i compiti assegnati all’amministratore di sostegno richiedano competenze tecniche specifiche, può essere nominata una persona estranea alla famiglia, scelta tra professionisti (avvocati, notai, commercialisti, ecc.) di fiducia del giudice e di provata esperienza in materia.
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno non viene privato della capacità di agire, ma viene affiancato dall’amministratore di sostegno, mantenendo la capacità di compiere in autonomia i gesti della vita quotidiana e tutte le attività che non sono espressamente demandate dal Giudice Tutelare all’amministratore di sostegno.
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno non viene privato della capacità di agire, ma viene affiancato dall’amministratore di sostegno, mantenendo la capacità di compiere in autonomia i gesti della vita quotidiana e tutte le attività che non sono espressamente demandate dal Giudice Tutelare all’amministratore di sostegno.
L’amministratore di sostegno, infatti, agisce affiancando il beneficiario oppure, qualora il Giudice Tutelare lo preveda, sostituendosi a esso soltanto limitatamente ai compiti che gli sono espressamente attribuiti nel provvedimento con cui viene nominato sulla base delle esigenze specifiche del beneficiario.
L’amministratore di sostegno deve attenersi alle prescrizioni del Giudice Tutelare, svolgendo il proprio ruolo nell’interesse esclusivo del beneficiario e deve rendere conto del proprio operato al Giudice Tutelare, attraverso la redazione di una relazione periodica. Per alcuni tipi di attività di natura straordinaria, è sempre necessaria la specifica autorizzazione del Giudice Tutelare.
La nomina dell’amministrazione di sostegno può essere a tempo indeterminato o temporanea, qualora la condizione di fragilità del beneficiario abbia natura provvisoria.
Alla luce di tutte le indicazioni che devono essere fornite, è pertanto consigliabile rivolgersi ad un legale esperto in amministrazione di sostegno affinché possa seguire la procedura fornendo un parere professionale sulla situazione e sulla sua risoluzione ottimale.
Lo Studio Legale Gelardi–Poerio offre assistenza nella procedura dell’amministrazione di sostegno, occupandosi della redazione del ricorso introduttivo e dell’assistenza legale in tutto l’iter processuale, con competenza ed elevata professionalità.
Contatta lo studio per ricevere la giusta tutela da parte di professionisti seri e competenti.
Via Nazionale 97-101
61029 Canavaccio, URBINO (PU)
Tel. +39 0722 329719
Fax.
+39 0722 377259
gelardi.poerio@tin.it
È consigliato fissare un appuntamento.